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STATUTO
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STATUTO ANGEM
MODIFICATO a Seguito Assemblea dei Soci del 25.9.2008
Approvato in data 27.01.2009 - Atto in data 05/02/2009 N. 58802/10405 di Repertorio
DENOMINAZIONE ED AMBITI DI RAPPRESENTANZA
L'Associazione nazionale della ristorazione collettiva e servizi vari (ANGEM), di seguito denominata Associazione, rappresenta e tutela sul piano nazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore. Essa aderisce alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) accettandone integralmente lo Statuto.
L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro, ha sede in Roma presso la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che ne assicura i servizi di segreteria, alla quale aderisce mantenendo la sua piena autonomia organizzativa ed amministrativa nello svolgimento dell'attività nel campo di propria competenza, fatto salvo il pieno rispetto delle direttive politico-sindacali della Federazione.
La sua durata è illimitata.
Per le attività di rappresentanza, di tutela della categoria e degli interessi dei soci l'Associazione si avvale dell'assistenza della FIPE.
Il Direttore Generale è quello della FIPE.
FINALITA'
L'Associazione, nell'interesse delle imprese rappresentate ed in coordinamento con la FIPE, si prefigge di:
a) promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed economici degli associati nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato, in armonia con gli indirizzi di FIPE;
b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
c) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o di riferimento, secondo le direttive e con l'assistenza della FIPE e delle strutture territoriali del sistema federale;
d) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
e) promuovere e favorire servizi ed attività, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente, di assistenza alle imprese associate;
f) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dell'assemblea sia ad essa direttamente affidato.
SCOPI E STRUTTURE
L'Associazione, nell'interesse generale delle imprese rappresentate si prefigge di:
a) promuovere lo sviluppo di attività di ristorazione collettiva e servizi vari delle imprese associate;
b) promuovere la conoscenza del settore mediante studi e ricerche volte al riconoscimento e alla valorizzazione della categoria;
c) favorire il miglioramento del servizio anche attraverso l'adesione a sistemi di qualità aziendale e l'adozione di specifiche norme ISO;
d) concorrere, con appositi programmi di formazione, a qualificare i quadri e le specifiche professionalità richieste al comparto;
e) promuovere, nell'ambito della contrattazione collettiva, l'identificazione delle figure di lavoro atipico necessarie per le imprese di settore e definire le figure professionali e le relative qualifiche che dovranno essere inserite nel contratto di lavoro.
f) tutelare l'immagine del settore anche promuovendo la cultura del rispetto del puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e delle disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale.
E' strutturata su ambito provinciale mediante la formazione di associazioni provinciali che operano nell'ambito delle organizzazioni territoriali dei pubblici esercizi.
Ogni associazione provinciale è composta dalle imprese che non operano a livello nazionale, come identificate secondo i criteri deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed elegge un Direttivo ed un Presidente. Ha sede presso l'Associazione provinciale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi.
Il Presidente rappresenta l'associazione provinciale anche presso le Associazioni territoriali dei pubblici esercizi, gli organi nazionali dell'Associazione, nonché i soci della provincia nelle Assemblee di cui all'articolo 16 del presente statuto.
Ai soci delle associazioni provinciali è fatto divieto di appartenere ad altre associazioni aventi analoghe finalità.
SOCI
Sono soci le imprese che svolgono attività di ristorazione collettiva eventualmente anche congiuntamente ad altri servizi vari, quali ad esempio:
- Produzione pasti in appositi centri
- Pulizia di edifici
- Giardinaggio
- Manutenzione stabili
- Vigilanza
- Portierato/guardiania
- Servizi di lavanderia/guardaroba.
Le imprese aventi rilevanza nazionale o assoluta preminenza in determinati ambiti territoriali, secondo i criteri determinati dal Consiglio Direttivo, aderiscono direttamente all'Associazione, le altre per il tramite della Associazione provinciale.
ADESIONE, MODALITA' E CONDIZIONI
Per acquisire la qualifica di socio occorre presentare al C.D. nazionale o, se costituito a quello delle associazioni provinciali di cui all'art. 3 domanda di ammissione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà inoltre essere presentata una dichiarazione dell'attività svolta con indicazione del numero totale dei dipendenti. Il Consiglio Direttivo delibererà entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.
Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la delibera del Consiglio Direttivo sarà notificata in forma ufficiale entro 15 giorni.
Non possono essere ammesse le imprese a carico delle quali risultano nei due anni precedenti alla domanda gravi inadempimenti in materia contrattuale, di contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, alle disposizioni igienico-sanitarie, nonché violazioni relative alla responsabilità amministrativa delle stesse, come disciplinata dal D.L. 8 giugno 2001, n.231. Non possono essere altresì associate imprese con in corso procedure concorsuali. Non possono inoltre essere associate le imprese che non aderiranno ad eventuali protocolli o codici di comportamento proposti dal Comitato Direttivo ed approvati dall'assemblea dell'associazione. Il Comitato Direttivo può richiedere la produzioni della necessaria documentazione e valuta, secondo il proprio insindacabile giudizio la gravità degli inadempimenti.
Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri della FIPE, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno, con inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data di adesione.
L'adesione delle imprese di rilevanza nazionale è diretta, quella delle altre imprese si perfeziona per il tramite delle Associazioni Provinciali riconosciute di cui al precedente art. 3.
L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza.
L'adesione attribuisce la qualifica di socio del sistema associativo FIPE e CONFCOMMERCIO e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello federale.
Per il riconoscimento le Associazioni provinciali presentano domanda sottoscritta dal presidente che contiene l'elenco delle imprese aderenti, il numero di dipendenti delle stesse ed altre informazioni e documenti che gli organi dell'Associazione ritengano opportuno acquisire.
Le imprese e le Associazioni provinciali sono tenute a corrispondere all'Associazione i contributi associativi nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea, di intesa con la Federazione.
Solo se in regola con i contributi sociali i soci possono esercitare i diritti negli organi di cui al successivo articolo 8, ovvero rappresentare l'Associazione in enti o commissioni ai sensi del precedente art. 2, lett. d).
Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, può agire giudizialmente nei confronti dei soci e delle associazioni morose.
Il rapporto di adesione delle Associazioni provinciali e delle imprese di rilevanza nazionale è regolato sulla base di accordi deliberati dal Consiglio Direttivo.
Alle riunioni degli organi delle Associazioni Provinciali, partecipano, senza diritto di voto, anche i rappresentanti locali delle altre imprese dell'Associazione.
DECADENZA E RECESSO
La qualità di Socio si perde:
a) per scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria;
b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 5, comma 5;
c) per decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla FIPE o dai competenti Organi dell'Associazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
e) per mancato pagamento dei contributi sociali su delibera del Consiglio Direttivo.
La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
SANZIONI
I gradi delle sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, per i casi di violazione statutaria, sono:
a) La deplorazione scritta;
b) La sospensione;
c) La decadenza.
DOPPIO INQUADRAMENTO
Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Organizzazione di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
L'Associazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'Associazione comporta l'automatica e contestuale adesione a quella territoriale, e viceversa.
Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da un delegato della FIPE composto da un rappresentante dell'Associazione, nominato dal Presidente, e da un rappresentante designato dalla Associazione territoriale a carattere generale interessata.
ORGANI
Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.
DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE
Gli Organi dell'Associazione vengono eletti a scrutinio segreto.
Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni.
Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi.
INCOMPATIBILITA'
La carica di Presidente ricoperta nell'ambito dell'Associazione è incompatibile con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di Governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.
Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Associazione.
ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE
L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutte le imprese di rilevanza nazionale, dalle Associazioni provinciali e dalle imprese attualmente aderenti (ex art. 24) in regola con il pagamento dei contributi.
Ad ognuno dei soci di cui al comma precedente spetta un voto al quale se ne aggiunge uno ulteriore per ogni scaglione di contribuzione, come deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe.
ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO
Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie, e vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.
In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata una volta l'anno, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da spedire almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, il numero dei voti assembleari attribuito ad ogni socio, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria, quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentano il 50% dei voti dell'Assemblea.
Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.
L'assemblea è convocata anche su richiesta del presidente della FIPE.
Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti, o dal prescritto numero di componenti l'Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti.
In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente o per fax o in altro modo idoneo con preavviso di almeno 5 giorni.
L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea.
La partecipazione del notaio è necessaria per lo scioglimento dell'Associazione ovvero quando sia richiesta da un numero di componenti l'Assemblea che dispongano di almeno il 25% dei voti.
ASSEMBLEA: VALIDITA'
Per la costituzione legale dell'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria deve essere presente o rappresentata in prima convocazione la metà più uno dei voti dei soci in regola con il pagamento della quota sociale.
In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati e dovrà avere luogo almeno due ore dopo la prima convocazione.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei votanti, fatta eccezione per i casi di modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione.
Le deliberazioni, in materia di elezioni degli organi sociali, sono prese a scrutinio segreto. Solo in caso di palese unanimità si può deliberare con voto palese.
Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei voti.
L'Assemblea straordinaria con la presenza dei 2/3 dei voti dei soci e con voto favorevole della metà più uno può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con delibera sulla destinazione delle eventuali eccedenze attive e patrimoniali dell'Associazione stessa.
Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà a ballottaggio e, successivamente in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione all'Associazione.
ASSEMBLEA: COMPETENZE
L'Assemblea in seduta ordinaria:
a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale;
b) decide in merito alle questioni ad essa demandate dalla Giunta della FIPE;
c) elegge ogni quadriennio il Presidente che, ove sia espressione delle imprese associate, deve avere le stesse caratteristiche di eleggibilità previste per i consiglieri ex articolo 16;
d) determina il numero dei membri del Consiglio direttivo tra un minimo di sei ed un massimo di 13;
e) elegge ogni quadriennio, tra i suoi componenti, i membri del Consiglio Direttivo;
f) nomina ogni quadriennio 5 membri componenti il Collegio dei revisori dei Conti di cui due supplenti;
g) nomina ogni quadriennio 5 membri componenti il collegio dei probiviri, di cui due supplenti;
h) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
i) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.
L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
a) Le modifiche al presente Statuto;
b) Lo scioglimento dell'Associazione;
c) La nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
d) Su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.
CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, dai membri eletti dall'assemblea, più un membro degli attuali soci (ex art. 24). Tre membri sono espressione delle Associazioni territoriali. Sono eleggibili a tale carica i massimi rappresentanti dei vertici aziendali che ricoprono in azienda le seguenti cariche: titolare, socio in caso di società di persone, presidente, amministratore delegato, consigliere di amministrazione, direttore generale, direttore operativo, past President dell'Associazione. Costoro possono per motivate esigenze delegare di volta in volta un loro rappresentante. Nel caso di gruppi di società i requisiti di eleggibilità sono riferiti alla società capogruppo o comunque alla più grande società di ristorazione del gruppo. Ogni società od associazione esprime un solo voto. In caso di vacanza di membro del Consiglio, subentra il primo dei non eletti, in mancanza, il Consiglio stesso procederà alla cooptazione tra i soci.
I membri del consiglio decadono a seguito della perdita delle funzioni specifiche. Qualora il consigliere sia stato eletto in rappresentanza di Società di capitali, la stessa lo sostituisce con altro rappresentante.
Il consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritiene necessario e qualora lo richiedano almeno due dei suoi componenti, il Direttore generale della FIPE o il collegio dei revisori dei conti.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.
La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 8 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno tre giorni.
Ciascun membro del consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del presidente; in quelle segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
Le votazioni del consiglio sono di regola palesi, salvo che lo richiedano diversamente il presidente oppure due dei consiglieri e salvo che riguardino persone.
Le riunioni del Consiglio sono valide purché siano presenti la metà più uno dei consiglieri, non sono ammesse deleghe.
I consiglieri che rappresentano le imprese di rilevanza nazionale devono essere in possesso di specifico mandato da parte del legale rappresentante delle stesse.
CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE
Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi di politica sindacale deliberati dall'Assemblea:
a) detta i criteri di azione dell'Associazione;
b) predispone annualmente la relazione finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo;
c) delibera i requisiti che identificano, sulla base del volume di affari, del numero dei dipendenti, dell'ambito di operatività, le imprese riconosciute di rilevanza nazionale e quelle di preminenza in un determinato ambito territoriale;
d) determina l'entità delle quote sociali rispettivamente per le imprese di rilevanza nazionale, le Associazioni provinciali e le imprese ex art. 24, nonché l'entità degli scaglioni di contribuzione di cui al comma 2 dell'articolo 12, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
e) approva e modifica i regolamenti che si intendono emanare;
f) delibera per tutti gli atti che comportino acquisti o alienazioni di patrimonio immobiliare o mobiliare, per l'accettazione di donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
g) decide sull'ammissione di soci e sulla loro decadenza;
h) applica le sanzioni per le violazioni statutarie;
i) svolge mandati specifici affidati dall'assemblea;
j) coadiuva la FIPE nei compiti di cui agli articoli 11 e 12 dello statuto federale;
k) nomina su proposta del Presidente, un consulente con le funzioni di Direttore Operativo;
l) nomina comitati tecnici o commissioni;
m) delibera con la presenza di almeno i due terzi dei componenti e la maggioranza dei voti, le modifiche statutarie da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro sei mesi.
PRESIDENTE
Il Presidente, che può essere persona esterna al settore, ma con comprovate caratteristiche di professionalità, rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma, che può delegare.
Il Presidente:
a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
b) presiede le riunioni del Consiglio;
c) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
d) può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Associazione;
e) può assumere decisioni e deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo, salvo ratifica del predetto organo alla prima riunione successiva;
f) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
g) redige la relazione sociale da presentare al Consiglio ed all'Assemblea.
REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra non Soci; i membri durano in carica un biennio e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.
In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente che dovrà essere iscritto all'Albo ufficiale dei Revisori dei Conti.
Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
La carica di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.
Durano in carica un biennio e sono rieleggibili.
La carica è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.
In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non sono riservate agli altri organi e che riguardano l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
In particolare, il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi avverso la mancata ammissione a Socio e l'espulsione dall'Associazione ed è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i Soci che venga deferita dal Presidente.
L'assemblea può deliberare di avvalersi del Collegio dei Probiviri della Federazione.
PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) Dalle quote versate annualmente dai Soci e dalle contribuzioni volontarie e straordinarie occorrenti per il buon funzionamento dell'Associazione. Il Patrimonio può essere utilizzato esclusivamente per il conseguimento dei fini sociali.
b) Dai beni mobili ed immobili acquisiti dall'Associazione a qualsiasi titolo.
c) Da proventi vari, nonché da ogni altra entrata attribuita all'Associazione dallo Stato, da Enti pubblici e privati a qualsiasi titolo. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La quota associativa è intrasmissibile.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che detengano almeno la metà più uno dei voti e delibererà con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei votanti.
La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e indicando le modalità di liquidazione.
In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della FIPE, in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.
F.to Ilario PEROTTO
F.to TRASPADINI Gaudenzio - Notaio
Milano, lì 23 novembre 2009
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